Decreto energivori e agevolazioni per le imprese

Le imprese cosiddette “energivore” sono quelle che hanno i seguenti requisiti:

FINO AL 2017

  • Codice ATECO 2007 prevalente riferito ad attività manifatturiera (ovvero 05.10.XX, 06.10.XX, 06.20.XX, 07.10.XX, 07.29.XX, 08.11.XX, 08.12.XX, 08.93.XX, 08.91.XX, 08.99.XX e da 10.XX.XX a 33.XX.XX);
  • Consumi di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività pari almeno a 2,4 GWh (2.400.000 kWh);
  • Indice di Intensità di costo energia, definito dal rapporto tra il costo (calcolato secondo specifici valori riportati nella delibera 437/2013/R/EEL) del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare ed il fatturato dell’anno (dichiarato ai fini IVA), uguale o superiore al 2%;

A PARTIRE DAL 2018

  • Soglia minima dei consumi di energia elettrica pari ad 1 GWh considerando la media del triennio precedente (da N-4 a N-2). Esempio: per rientrare tra gli energivori 2018 bisogna conteggiare il consumo medio annuale nel periodo 2014-2016.
  • Codice ATECO come da Allegati 3 (IFAT≥2%) e 5 (IVAL≥20%) al Decreto  CONTATTACI PER SAPERE SE RIENTRI !
  • Imprese iscritte nell’Elenco Energivori 2013 o 2014.

Per essere inseriti nell’elenco energivori relativo ai consumi dell’anno n bisogna far pervenire le apposite dichiarazioni alla CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico), tramite un portale dedicato.

Le imprese iscritte all‘elenco energivori hanno diritto alla riduzione di alcuni oneri passanti presenti in bolletta, in percentuali variabili in base all’Indice di Intensità di costo dell’energia.

A partire dall’anno 2015 le imprese energivore sono inoltre obbligate a svolgere una Diagnosi Energetica ogni 4 anni, come definito dal D.Lgs. 102/14.