La mia azienda è obbligata a nominare l’Energy Manager?

L’Art. 19 della Legge 10/91 stabilisce che ogni azienda che supera determinati consumi abbia l’obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la nuova piattaforma web NEMO, il nominativo del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (in genere chiamato Energy Manager). Chi viene nominato, può trattarsi di un dipendente o di un consulente esterno, viene inserito nell’elenco (non si tratta di un albo) curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le soglie oltre le quali si ha l’obbligo di nomina sono differenziati per categoria di appartenenza dell’azienda: fire1b

  • 10.000 TEP/anno per le Realtà Industriali
  • 1.000 TEP/anno per le Realtà del settore Terziario, Civile e Trasporti

Occorre quindi convertire in TEP (tonnellate di petrolio equivalente) tutti i vettori energetici utilizzati in azienda. Ricordiamo che devono essere convertite ed inserite nelle valutazioni anche le energie derivanti da auto produzione, le energie derivanti da teleriscaldamento e le energie contenute in tutti i combustibili, compresi quelli per auto trazione.

La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile comporta, a decorrere dal corrente anno, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.