Piano Transizione 5.0: facciamo il punto!

Mag 14, 2024

Il Piano Transizione 5.0, previsto dal decreto PNRR e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, è una misura che prevede incentivi per l’efficienza energetica, per l’autoconsumo e per la formazione a beneficio di quelle imprese che decidono di investire nella transizione green e digitale.

Ma come funziona?

In questi mesi sono state molte le informative e gli aggiornamenti per chiarire gli interventi ammissibili, le percentuali di credito d’imposta, i soggetti coinvolti… è ora di fare il punto e riassumere tutte le informazioni utili!

CHI PUO’ ACCEDERE?
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
INTERLOCUTORE PRINCIPALE
Diversamente dalla misura Industria 4.0, la richiesta per ottenere il contributo Transizione 5.0 andrà presentata direttamente dal portale GSE, pertanto il GSE diventa il soggetto principale a cui le aziende dovranno rivolgersi.
INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
E’ fondamentale sapere che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Requisiti Industria 4.0), che consentono complessivamente di conseguire un risparmio energetico non inferiore al 3% rispetto ai consumi di stabilimento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5% rispetto ai processi interessati dall’investimento. Qui trovi gli allegati A e B per chiarire quali beni sono considerati industria 4.0.
Il piano prevede che rientrino nel credito d’imposta ottenibile anche le spese per la formazione del personale in ambito di transizione verde e l’acquisto di beni necessari all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa biomassa). Su quest’ultimo punto resta ancora da chiarire se l’impianto da fonte rinnovabile debba obbligatoriamente essere associato all’acquisto di un bene 4.0 per poter essere agevolabile.
COME FUNZIONA?
La procedura per fruire dell’incentivo è la seguente:
  • Le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (Audit o Diagnosi energetica), nonché la comunicazione ex ante del progetto di investimento che si intende effettuare, compresa la sua descrizione e il costo previsto. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti. Se, ad esempio, l’investimento verrà fatto nel 2024, la riduzione dei consumi prevista dal bene che acquisterò verrà calcolata in riferimento ai consumi del 2023.
  • Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto “prenotato”. Attenzione: le risorse sono limitate, per cui fare domanda per tempo può essere decisivo.
  • Le aziende fruitrici dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni verrà aggiornato e determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione, ad esempio a causa di minori investimenti o minor risparmio conseguito, ma non in aumento. Perché? Il motivo della manovra è di liberare nel minor tempo possibile risorse prenotate ma, di fatto, non utilizzabili.
  • Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex postIn questa fase, quindi, si dovrà realizzare un’ulteriore diagnosi energetica.
  • A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. L’azienda non riceve un credito a fondo perduto (non vengono consegnati assegni a rimborso) ma le spese verranno tutte recuperate sulla detrazione fiscale.
  •  Infine, occorre attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per beneficiare del credito. Se l’impresa non dovesse avere la capienza per fruire dell’intero credito, potrà utilizzare nei 5 anni successivi l’ammontare non ancora utilizzato, diviso in cinque quote di pari importo (una all’anno).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Oltre alle Diagnosi il bando richiede anche di presentare una Perizia Asseverata e le fatture asseverate da un revisore legale.
In caso di ottenimento del contributo le spese di consulenza sono coperte fino ad un massimo di 10.000 €, mentre le spese per le asseverazioni fino ad un massimo di 5.000 €. Questo si traduce in definitiva in un aumento del credito d’imposta riconosciuto di 15.000 €.
L’investimento può essere effettuato anche mediante leasing e possono accedere anche le start up, ma con criteri di valutazione dei risparmi differenti e da definirsi.
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
  •  5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La percentuale del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
a) al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
b) aumentano tutte le fasce di un ulteriore 5 % (quindi 45%, 25% e 15%) se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, se la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
CUMILABILITA’
Il contributo è cumulabile anche con altri contributi e bandi di finanziamento, ad eccezione di quelli previsti dalla misura “Industria 4.0”.
Se sei interessato all’incentivo e vuoi avere ulteriori informazioni, contattaci: il nostro team di esperti e il nostro partner in finanzia agevolata risponderanno alle tue domande e ti accompagneranno in ogni step necessario ad ottenere il credito.