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VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI PRODUZIONE

Hai un impianto di produzione?

La delibera 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016 prevede delle verifiche periodiche per le protezioni di interfaccia degli impianti di potenza superiore a 11,08kW connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16.

QUANDO EFFETTUARE LE VERIFICHE

Le prime verifiche successive all’entrata in vigore della delibera sono effettuate:

a) nel caso di impianti entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

b) nel caso di impianti dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

  • il 31 marzo 2018;
  • 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente delibera;

c) nel caso di impianti entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

  • il 31 dicembre 2017;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente delibera;

d) nel caso di impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

  • il 30 settembre 2017;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente delibera.

IN COSA CONSISTE LA VERIFICA

Bisogna verificare che le tarature del sistema di protezione di interfaccia del tuo impianto siano conformi alle ultime prescrizioni normative. Questo avviene tramite il sopralluogo da parte di una ditta qualificata all’installazione d’impianti elettrici, al termine del quale viene rilasciato un rapporto di prova.

A questo punto è necessario preparare ed inviare tramite portale telematico del Distributore tutta la documentazione richiesta per gli adempimenti alla Delibera AEEG 786/2016/R/EEL.

COSA SUCCEDE SE NON EFFETTUI LE VERIFICHE

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, il gestore di rete, durante il primo mese successivo alla scadenza, invia un sollecito ai clienti per l’effettuazione delle verifiche, tramite il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano provveduto all’effettuazione delle verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete informa il GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.

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