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domenica, 5 febbraio 2012 

Controlla il Consumo Energetico

FAQ: Posso pretendere ed ottenere dal mio fornitore fatture sulla base di consumi reali?

Ad oggi il rilievo dei dati di consumo è di competenza del DISTRIBUTORE locale e non del FORNITORE di
energia elettrica
. Il Distributore locale, in base alla normativa vigente (Dell. AEEG 200/99 “Direttiva
concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione.” e Dell. AEEG 348/07 “TIC Testo integrato Testo
integrato periodo di regolazione 2008-2011), è tenuto a eseguire "tentativi di lettura ogni mese" con un
minimo di "2 tentativi a buon fine all’anno".

Ogni FORNITORE, per tale ragione precisa dettagliatamente nel contratto che
fatturerà mensilmente sulla base della misurazione di energia elettrica effettuata dal DISTRIBUTORE, ed in
mancanza o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del DISTRIBUTORE fatturerà sulla
base di consumi storici o presunti, salvo chiaramente successivo conguaglio con la misura del
DISTRIBUTORE.

Alcuni fornitori, anche se non obbligatoriamente, offrono per ovviare a conguagli eccessivi e fatturazioni imprecise, un servizio di utolettura del cliente (con specifiche tempistiche e metodologie).

ATTENZIONE PERO' le comunicazioni del DISTRIBUTORE hanno prevalenza asoluta su quelle dell’utente, anche se previsionali o stimate. Quindi, nonostante le autoletture, il FORNITORE, se dovesse ricevere il dato di consumo ufficiale dal DISTRIBUTORE, è tenuto ed obbligato ad utilizzare quello.

In questo caso le fatture del FORNITORE, anche in caso di autolettura dell'utente, sarebbero fatte sulla base di dati stimati dal DISTRIBUTORE.

Inoltre, nel caso il FORNITORE utilizzi i dati comunicati dall'utente, in ogni caso riporta in bolletta la dicitura “dato stimato”, in quanto non è una comunicazione ufficiale del DISTRIBUTORE.



Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2009

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